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Le modifiche apportate dalla nuova Legge sulla Competitività entrate in vigore il 1 marzo 2006

  1. Vendita con incanto:

    Si parte da un prezzo base sul quale vanno proposti scatti minimi in aumento di entità predeterminata.

    Il bene viene aggiudicato dal giudice al miglior offerente finale. L'aggiudicazione è provvisoria, salvo aumento di un quinto.

  2. Vendita senza incanto:

    a fronte di un'ordinanza di vendita del Giudice dell'Esecuzione gli interessati possono proporre offerte irrevocabili d'acquisto ad un prezzo pari o superiore a quello di stima dell'immobile.

    In caso di pluralità di offerte il giudice fissa un'udienza per la gara tra gli offerenti. L'aggiudicazione è definitiva.

  3. Aumento di quinto:

    è la possibilità di proporre, a fronte di una aggiudicazione avvenuta a seguito di vendita con incanto, entro 10 giorni dall'asta, un'offerta di acquisto dell'immobile aggiudicato provvisoriamente, ad un prezzo aumentato di un quinto di quello di aggiudicazione.

    In tal caso il giudice fissa una nuova gara (senza incanto) tra l'offerente e l'aggiudicatario provvisorio.

  4. Vendita in danno:

    è la vendita che si effettua nel caso l'aggiudicatario non abbia versato nel termine stabilito il saldo prezzo dell'immobile acquistato. In tal caso il giudice confisca la cauzione del 10% e dispone una nuova asta al prezzo di partenza.

    Se da tale seconda asta se ne ricava un prezzo inferiore a quello determinato dall'esito della gara nella quale l'aggiudicatario precedente si è rivelato poi inadempiente, questi saràpure obbligato al pagamento della relativa differenza.