Home » Cosa fare per partecipare ad un'asta giudiziaria
Vendita senza incanto
- le offerte di acquisto dovranno essere presentate presso lo studio del Professionista Delegato in busta chiusa entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione – né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro – deve essere apposta sulla busta;
- che il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 120 giorni dalla aggiudicazione, salvo diverso termine inferiore indicato nell’offerta.
– che l’offerta dovrà contenere:
– che all’offerta dovrà essere allegata in busta chiusa una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato seguito dal numero della procedura esecutiva, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
- che l’offerta presentata è irrevocabile;
- che in caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del prezzo e delle spese di vendita a mezzo assegno circolare intestato al Professionista Delegato seguito dal numero della procedura esecutiva nel termine indicato nell’offerta, ovvero, in mancanza, entro 120 giorni dalla aggiudicazione. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione;
- ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato nell’offerta, il residuo prezzo dedotta la cauzione pari al 10% del prezzo di aggiudicazione nei limiti del credito dovuto all’istituto mutuante, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già indicate allegando l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito.
– che in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto;
- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e saranno cancellate a spese e cura della procedura; che se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario e a spese della procedura;
- che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario;
- in caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà le somme versate.
– che per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
Vendita con incanto
- ogni offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà depositare al Professionista delegato, entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per l’incanto, ad eccezione del sabato, il 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione;
- l’istanza di partecipazione all’asta dovrà essere depositata unitamente ad un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato seguito dal numero della procedura esecutiva;
- entro 120 giorni dall’aggiudicazione definitiva (130 giorni dall’incanto), l’aggiudicatario dovrà depositare il saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato seguito dal numero della procedura esecutiva, dedotta la cauzione prestata;
- ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, entro il termine di 120 giorni dall’aggiudicazione definitiva (130 giorni dall’incanto), il residuo del prezzo dedotta la cauzione del 10% del prezzo di aggiudicazione nei limiti del credito dovuto all’istituto mutuante, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già indicate allegando l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito.
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