Abitazione in villini
Description:
- porzione di villino bifamiliare in Roma, Via Anagnina n. 588, composto da unità abitativa, area di sedime, corte pertinenziale e fabbricato costituito da un piano fuori terra adibito a cantina e ubicato nella corte stessa. L’unità abitativa si sviluppa su due piani comunicanti tra loro tramite scala interna. Composta al piano terra da una zona giorno/ingresso, stanza da pranzo, cucina, ripostiglio, stanza da letto, bagno, al primo piano da corridoio/disimpegno, quattro camere da letto, due bagni, cucina, ripostiglio e terrazzo. Il tutto per mq. 321,30 lordi oltre corte pertinenziale di circa mq. 1.600 lordi, in parte a verde e in parte pavimentata in corrispondenza della zona coperta dal terrazzo del piano primo (la corte non è distintamente separata da quella di pertinenza dell’altra unità abitativa con accesso dal civico 590) ed un fabbricato adibito a cantina per mq. 94,60 lordi La porzione di villino confina con Via Anagnina, con il terreno agricolo censito al CT del Comune di Roma al fg 1015 part. 41, con l’altra unità che costituisce il villino bifamiliare censita al Fg.1015 part.518 subb.503-504, salvo altri Censito nel CF del Comune di Roma al foglio 1015 particella 518, sub. 505-506 graffati, cat A/7, classe 5, rendita catastale € 2.458, 33 Il villino è antecedente al 1.9.1967. L’unità abitativa è stata realizzata in virtù di licenza edilizia n. 706 AR del 4.6.56, protocollo n. 7300 (il cui progetto non è stato acquisito), il fabbricato è stato realizzato in forza di titolo edilizio (non acquisito) con progetto assentito n. 2419/1961 (non acquisito). Certificato di abitabilità n. 181 del 12.2.59 (non acquisito). In data 28.4.86 è stata presentata istanza di concessione edilizia in sanatoria (prot. 89744) ai sensi della l. 47/85 per un parziale cambio di destinazione d’uso da autorimessa in abitazione ( al piano terra dell’unità abitativa) ed un aumento di superficie utile del balcone del primo piano. Nonostante il parere favorevole dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del 16 e 25.11.98, il Comune di Roma non ha ancora rilasciato la Concessione Edilizia in sanatoria per carenza della documentazione allegata. Lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria catastale del 2012 ad eccezione di una diversa distribuzione di alcune aree interne. Relativamente al locale cantina, la planimetria catastale del 2012 è difforme dallo stato dei luoghi. - Formalità pregiudizievoli: a ) atto costitutivo di fondo patrimoniale trascritto in data 11.03.13 al n 18717 di formalità. Tale formalità non è cancellabile. b) domanda giudiziale di revocatoria di fondo patrimoniale trascritta in data 24.07.17 al n. 60090 di formalità ossia successivamente alla trascrizione del pignoramento pertanto non opponibile alla procedura e non oggetto di ordine di cancellazione con l’emanando decreto di trasferimento. Il creditore revocante è intervenuto nella procedura; c) domanda giudiziale di revocatoria di fondo patrimoniale trascritta in data 3.05.17 al n. 33141 di formalità ossia anteriormente alla trascrizione del pignoramento pertanto opponibile alla procedura e non oggetto di ordine di cancellazione con l’emanando decreto di trasferimento Il creditore revocante, sebbene avvisato ex art 498 cpc, non è intervenuto nella procedura; d) domanda giudiziale di revocatoria di fondo patrimoniale trascritta in data 15.04.15 al n.26931 di formalità ossia anteriormente alla trascrizione del pignoramento pertanto opponibile alla procedura e non oggetto di ordine di cancellazione con l’emanando decreto di trasferimento. Il creditore revocante è intervenuto nella procedura. Le suddette domande giudiziali sono trascritte successivamente all’ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Immobile occupato dall’esecutato che vi abita; non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento. Come meglio descritto nell’elaborato peritale
Cadastral data:
Section
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Sheet
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Particle
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Subparticle
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Subaltern
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Subaltern2
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Stapled
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| 1015 | 518 | | 505 | | 506 |