Description:
In Comune di Cerveteri (RM), nel complesso residenziale denominato "Residence Etruria", Via Achille Marini n. 3/D, Edificio B, e precisamente:
- piena proprietà di porzione di villino plurifamiliare sviluppantesi ai piani terra e primo, tra loro collegati da scala interna, distinto con il numero interno 6 (sei), composto (i) al piano terra: soggiorno-cucina, bagno; (ii) al piano primo: disimpegno, tre camere, bagno, con annessa corte pavimentata di circa mq. 52 (cinquantadue) parzialmente coperta da una tettoia (non rappresentata nelle ultime D.I.A. ma presente nei disegni di condono), sotto cui è posto il portoncino di ingresso all’abitazione e da cui si accede anche ad un ripostiglio, adiacente al villino ed avente altezza interna di cm 156 (centocinquantasei); il tutto confinante con distacco su Via Vitaliano Marini, altre unita immobiliari per due lati; censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 39, p.lla 205, subalterno 506 e p.lla 326 subalterno 502 tra loro graffate, z.c. 1, Cat. A/7, Cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq 99 (novantanove), superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 99 (novantanove), rendita euro 781,14 (settecentottantuno virgola quattordici), Via Achille Marini n. 3/D, piano T-1, interno 6, Edificio B,
precisato che:
- il cespite è gravato da significativi abusi edilizi. In sede di rilievo si è infatti misurata una superficie utile maggiore di quella dichiarata nell’ultima D.I.A. n. 50387 del 2015 e sono emerse ulteriori difformità dell’esistente rispetto ai disegni di progetto ed alla planimetria catastale. Tali irregolarità sono diffusamente descritte nella perizia di stima (cui si rinvia), in cui - tra l'altro - evidenziato un quadro di abusivismo complesso, già sostanziale all’epoca della prima edificazione e ulteriormente aggravato dagli ultimi interventi edilizi di ampliamento, non perfettamente quantificabile, viene, tra l'altro precisato che (i) "Se le modifiche di ripartizione interne potrebbero essere regolarizzate con pratiche in sanatoria, nulla si potrebbe fare per gli incrementi di superficie, non sanabili. Ad opinione dell’Esperto, l’immobile pignorato non potrà essere sanato neanche dal futuro eventuale aggiudicatario ai sensi dell’art. 40 comma 6 della Legge 47/85, in quanto la ragione del credito per cui si procede ha data successiva all’entrata in vigore dell’ultima legge di condono, ossia al 26/11/2003 per la Legge n. 326/2003." ; (ii)"non appare percorribile neanche la soluzione della riconduzione in pristino, in quanto si dovrebbe intervenire significativamente sulla sagoma e sulle strutture di un immobile parte di una schiera, coinvolgendo altre unità immobiliari esterne al procedimento. Variare le altezze interne sia del piano terra che del primo piano sarebbe possibile, comunque, solo con una totale demolizione e ricostruzione";
- gli interni dell’abitazione sono stati oggetto di interventi edilizi successivi alla prima costruzione.
- a destra del portoncino c’è un bagno di dimensioni 3,32 x 1,64 m, finestrato con doccia, il quale ha improprio accesso diretto dalla cucina.La configurazione approvata prevedeva in effetti - la presenza di un disimpegno, separato dai servizi igienici da un tramezzo in realtà non esistente.
- l’appartamento è collegato alla rete idrica, elettrica e gas e dispone di un impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a metano e radiatori in alluminio.
- vi sono alcune carenze dell’impianto elettrico, che necessita una generale revisione;
- immobile occupato da esecutato