Addio alla formula esecutiva, potenziamento del ruolo del delegato e del custode, “vendita privata” da parte del debitore, astreintes e banca dati per le aste giudiziarie: le principali novità del processo esecutivo post riforma.
Lo scorso 21 settembre il Senato ha approvato il maxiemendamento presentato dalla Commissione Giustizia e relativo alDDL 1662, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
L’obiettivo, ormai noto, è quello di dimezzare i tempi della giustizia civile, rendendo il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea.
Un obiettivo che passa indubbiamente anche attraverso i molteplici interventi in materia di esecuzioni che saranno esaminati di seguito.
Una prima novità riguarda l’abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi riferite alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva dei titoli.
L’art. 10 del DDL emendato prevede infatti che i titoli per l’esecuzione forzata(sentenze, altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale) possono essere prodotti in copia, semplicemente attestandone la conformitàall’originale.
Non più quindi il lungo e complesso iter di rilascio della formula esecutiva ma una mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.
Guardando al pignoramento, il DDL prevede inoltre che qualora sia formulata istanza ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., il termine entro il quale il precetto cessa di avere efficacia resta sospeso, riprendendo a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Allo scopo di ridurre i tempi del processo, il DDL interviene disponendo una significativa riduzione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale: lo fa infatti coincidere con quello di deposito dell’istanza di vendita, prevedendo la possibilità di una sola ulteriore proroga (ridotta però a quarantacinque giorni), nei casi già previsti dall’articolo 567 terzo comma del codice di procedura civile.
Nella medesima ottica è inoltre potenziato il ruolo del custode, chiamato a collaborare con l’esperto al controllo della documentazione ipocatastale e nominato dal giudice in sostituzione del debitore nella custodia del bene, entro 15 giorni dal deposito della documentazione stessa e salvo che la custodia non risulti priva di utilità.
Sempre al custode è demandata l’attuazione del provvedimento di liberazione dell’immobile, senza peraltro scontare l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 e ss. c.p.c.
Il DDL prevede espressamente che la liberazione è ordinata dal giudice, distinguendo due ipotesi:
Sempre in ottica di celerità del processo, il DDL prevede il potenziamento della delega alle operazioni di vendita, estesa anche a fasi della procedura finora appannaggio del giudice dell’esecuzione, come ad esempio quella distributiva.
La delega ha durata annuale ed è rinnovabile dal giudice; per tutta la durata dell’incarico il professionista è tenuto a svolgere almeno tre esperimenti di vendita, relazionando tempestivamente il G.E. sul relativo esito.
A fronte di tale apertura vi è un parallelo rafforzamento dei poteri di vigilanza del giudice sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto delle nuove e più stringenti scadenze temporali da parte del professionista; il giudice ha peraltro l’obbligo di provvedere alla sua immediata sostituzione in caso di mancato o tardivo adempimento.
Altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di formulare istanza (seppur una sola volta, a pena di inammissibilità) per essere autorizzato a vendere direttamente l’immobile pignorato, purchè ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima.
All’istanza del debitore dev’esser sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per 120 giorni e prestata cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo proposto, a garanzia della serietà dell’offerta formulata.
Il DDL valorizza inoltre le misure di coercizione indiretta già previste dall’art. 614 bis c.p.c., lec.d. astreintes: dispone infatti la previsione di criteri per la determinazione dell’ammontare e del termine di durata delle misure e consente al giudice dell’esecuzione di poterle disporre quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna o la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento.
E’ inoltre prevista l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di una banca dati per le aste giudiziali, contenente le relazioni di stima, i dati identificativi degli offerenti e del conto bancario o postale usato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione.
Se richiesti, i dati degli offerenti, del conto e dei relativi intestatari devono essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, civile e penale.
L’art. 22 settimo comma del DDL contiene infine una previsione di immediata efficacia, che modifica l’attuale formulazione dell’art. 543 c.p.c., aggiungendovi tre ulteriori commi: onera infatti il creditore nel pignoramento presso terzi, a notificare al debitore e al terzo, entro la data dell’udienza prevista in atti, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero di ruolo della procedura e depositando l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
L’omessa notifica dell’avviso, così come il suo mancato deposito nel fascicolo del procedimento determinano l’inefficacia del pignoramento, che nel caso di più terzi pignorati resta circoscritta ai soli soggetti rispetto ai quali non sono state assolte le formalità indicate.
Pubblicata il 30/09/2021